Tra i metalli, solo alcuni vengono utilizzati in gioielleria: l'oro, l'argento, il platino e il palladio. Sono i cosiddetti "metalli preziosi".
Anche la legge italiana considera come metalli preziosi solo questi quattro (vedi la Legge sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione sui metalli preziosi). I metalli preziosi non vengono mai usati (o quasi) allo stato puro: l'oro e l'argento, in quanto teneri, si logorerebbero in fretta e non darebbero buone garanzie per la conservazione delle pietre. Vengono legati con altri metalli meno nobili, che conferiscono loro la durezza necessaria. Anche il platino e il palladio, pur essendo più duri, vengono utilizzati in lega.
La quantità di metallo prezioso contenuta nella lega si chiama "titolo". Essa varia a seconda dello scopo che si vuole ottenere. Per indicare il titolo di una lega si usa una scala decimale, in cui il metallo puro equivale a 1000 millesimi. Una lega a 800 millesimi contiene quindi 800 parti di metallo puro e 200 parti di metallo aggiunto.
Diversi anni fa, per indicare il titolo dell'oro si usava un'altra scala, divisa in ventiquattresimi, in cui l'unità di misura era il carato (Kt.). L'oro puro corrispondeva a 24 carati. Il carato, però, costringeva a usare le frazioni rendendo tutto più complicato e fece adottare il millesimo. L'espressione "oro diciotto carati", ancora comune nella lingua parlata e spesso utilizzata anche nel mio shop, equivale a "oro 750 millesimi".
La legge prescrive anche che, accanto all'indicazione del titolo, ogni oggetto prezioso porti il marchio d'identificazione del fabbricante. Questo non è il "marchio di fabbrica", ma bensì un numero assegnato a ciascun produttore dagli "Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi". Ogni anno, a cura del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, viene pubblicato il Registro nazionale dei fabbricanti e importatori, con l'indicazione del loro marchio di identificazione. Anche Chrysophile è iscritto al Registro dei metalli preziosi con il marchio d'identificazione 2435 MI, presente in ogni gioiello acquistato da me!
Questa norma non ammette deroghe. La legge dice espressamente che "è fatto divieto ai produttori, importatori e commercianti di vendere oggetti in metalli preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale" (art. 25). Inoltre, "è fatto divieto di imprimere indicazioni di titoli in millesimi e in carati, e comunque di imprimere altre indicazioni che possano ingenerare equivoci, sugli oggetti di metalli differenti da quelli preziosi, anche se dorati, argentati, ovvero placcati" (art. 17).
Di seguito i titoli consentiti dalla legge italiana:
Platino | 950, 900 e 850 millesimi |
Palladio | 950 e 500 millesimi |
Oro | 750, 585 e 375 millesimi |
Argento | 925 e 800 millesimi |